il nostro statuto

Statuto

                                     STATUTO ASSOCIAZIONE ASD PONTOS...il mare sulla via Emilia del: 07/05/2022 

Art. 1 Denominazione e sede.

È costituita, nello spirito della costituzione Italiana, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, l`associazione: PONTOS A.S.D. ..."il mare sulla via Emilia" Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve PONTOS A.S.D. ..."il mare sulla via Emilia" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Campogalliano (MO) in Via Albone N^14.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione; avanzi di gestione che potranno contribuire all`aumento del patrimonio disponibile dell`associazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Art. 2 Finalita` dell`associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport velici su derive e/o barche a chiglia, attraverso:
  • la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
  • la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
  • l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
  • la gestione di impianti sportivi e non, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  • l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
  • l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
  • ...............................................................................................................................;

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dalle attuali norme vigenti, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali come previsto dalle vigenti normative. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 3 -Attivita`

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalle attuali normative.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 - I Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, senza nessuna forma di discriminazione che ne condividano gli scopi istituzionali e che si impegnino a realizzarli, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 8.

La quota o contributo associativo e` personale, non rimborsabile, intrasmittibile ad eccezzione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.

Art. 5 - Domanda di Ammissione del Socio

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6 -Ammissione del Socio

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro sessanta giorni in merito alle domande di ammissione. In questo lasso di tempo l`aspirante socio assume lo status di Tesserato, potra` partecipare alle iniziative del circolo ma non alle assemblee.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato: verbalmente e/o tramite posta elettronica posta convenzionale o messaggistica telefonica, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso, ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 7 -Diritti e doveri dei Soci

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;

- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8 -Decadenza dei Soci

La qualifica di associato si perde per:

  • recesso,
  • radiazione,
  • esclusione per morosità,
  • morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto anche tramite posta elettronica, messaggistica telefonica o similare (Whatsapp, Telegram, ecc.) al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano,.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi sei mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati, in tale lasso di tempo il socio non in regola con il pagamento della quota sociale annuale, rimarra` comunque socio, senza pero` avere la possibilita` di partecipare alle iniziative sociali, avra` comunque diritto a partecipare alle assemblee dei soci senza pero` diritto di voto.

Il socio escluso per morosita`, potra` reinserirsi nell`associazione rifacendo un nuovo percorso di iscrizione.

L'associato radiato non potra` piu` essere ammesso.

Totale assenza di diritti sul patrimonio dell`Associazione da parte degli associati receduti, esclusi o comunque cessati.

Art. 9 -Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto ed in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

  • violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
  • denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
  • adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
  • produzione di gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
  • adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione od a terzi, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 -Fondo Comune

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

  • quote associative;
  • contributi associativi;
  • cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  • interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
  • elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
  • erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
  • entrate da convenzioni;
  • erogazioni liberali dei soci e di terzi;
  • entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
  • rendite patrimoniali;
  • qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità istituzionali ed in regola con le attuali disposizioni di legge.

Art. 11 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio/rendiconto di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio/rendiconto di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista e decisa dal comitato direttivo, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio/rendiconto verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione e/o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio/rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 20.

Art. 12 Patrimonio dell`Associazione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 13 Organi dell`Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Art. 14 L`assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo, e` ammissibile la presenza in assemblea del genitore ma senza diritto di parola o voto salvo che il genitore stesso non sia gia` socio in regola con i pagamenti della quota associativa.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 15 Competenze delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

  1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  2. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
  3. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
  4. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  6. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
  7. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
  8. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
  9. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
  10. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 16 Convocazione Assemblee

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria o straordinaria e delibera sui punti all`ordine del giorno.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi e non oltre i sei mesi in caso di giustificata necessita`, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto consegnata al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l`adunanza, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea deve essere convocata almeno venti giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o messaggeria telefonica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L`assemblea straordinaria viene convocata dal consiglio direttivo o dal Presidente nei casi di deliberazione su modifica statuto, scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell`associazione.

Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria, devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma in luogo che dovra` essere consono a consentire la partecipazione di tutti i soci), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto,

La nomina del segretario dell`assemblea, è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Deve essere redatto un registro presenze controfirmato dai soci da allegare al verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In casi del tutto eccezzionali, qualora non fosse possibile un`adunanza in presenza, e` ammessa la riunione in remoto previa verifica da parte del presidente dell`effettiva identita` dei partecipanti, le attrezzature tecnologiche necessarie alla connessione e partecipazione in remoto, sono a totale carico dei soci.

Copia dei verbali delle assemblee, i rendiconti e qualsiasi altro documento comune, salvo i documenti in cui siano trattati riferimenti personali, saranno pubblicati in bacheca sociale ed esposti per 15 giorni, subito dopo l`avvenuta registrazione da parete del segretario, in seguito saranno a disposizione dei soci presso la sede e consultabili su richiesta, fatta anche verbalmente, ad un qualsiasi membro del Consiglio; eventuali spese di copiatura saranno a totale carico del richiedente.

Art. 17 Quorum assemblee ordinarie

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 18 Quorum assemblee straordinarie

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, sia in presenza o anche per delega dei 2/3 degli associati e con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati presenti e delegati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Art. 19 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche. I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere o detenere analoghe cariche in altre associazioni o societa` sportive dilettantistiche affiliate alla medesima a cui e` affiliata l`associazione.

Art. 20 Modificazioni e decadenza del consiglio direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni, come pure in caso di assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, o per azioni disciplinari, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, qualora in caso di mancanza di non eletti o rinuncia degli stessi, il consiglio direttivo, potra` cooptare uno o piu` soci, maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente dovra` convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo che dovrà a sua volta ripristinare il numero dei consiglieri (Art.20) e quindi rieleggere al suo interno un nuovo presidente e qualora servisse, riformulare le altre cariche. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente e dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 21 Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • predisporre il bilancio;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
  • deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
  • individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
  • delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
  • deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
  • affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 22 Regolamentazione lavori del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi anche per e-mail, o altro mezzo telematico/telefonico, non meno di due giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il consiglio direttivo, potra` riunirsi anche in modalita` remota, su apposite piattaforme telematiche, ove il presidente o chi per lui possa confermare le identita` dei presenti; la firma dei conseguenti verbali ed il registro presenze potra` essere firmato a posteriori, alla prima occasione utile.

Art. 23 Delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso, da chi ha presieduto l'adunanza, e dai consiglieri presenti, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli. Tale richiesta dovra` essere subordinata alla sottoscrizione di impegno alla riservatezza dei contenuti da parte del richiedente, qualora siano trattati argomenti di natura personale dei soci.

Art. 24 Il Presidente

eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente e` il responsabile legale dell`associazione, al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo (Art.20).

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 25 Il Vice Presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il Vice-presidente sostituisce il presidente in caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente come da Art.20 del presente documento.

Art. 26 Il Segretario

da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Cosiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere, qualora la carica non sia affidata a specifico Consigliere, e su mandato del Consiglio Direttivo, cura l`amministrazione dell`Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonche` delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Nelle assemblee elettive, e` preposto alla verifica dei poteri.

Art. 27 Il Tesoriere

(qualora eletto) cura l`amministrazione dell`Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonche``  delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.28 Tenuta Libri

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci/rendiconti annuali. Tali documenti associativi obbligatori, dovranno essere locati nella sede legale dell`associazione e devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione su richiesta; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altra associazione che persegue i medesimi scopi sociali in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

Presso: Via Albone N.14 Campogalliano (MO)  07-05-2022

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